Art. 9

LEGGE 11 aprile 1955, n. 379

In vigore dal 31 mag 1955
Per stabilire il diritto al conseguimento della riversibilità della pensione diretta o della pensione diretta di privilegio e la misura di essa, ragguagliata a quella della corrispondente pensione diretta, si applicano le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 con la modifica di cui al periodo secondo del penultimo comma dell'art. 8. Al fine di stabilire i casi di perdita o di sospensione dell'esercizi del diritto a conseguire l'indennità una volta tanto o la pensione oppure del godimento della pensione già conseguita, si applicano le norme contenute negli del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.
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