Art. 19

LEGGE 11 aprile 1955, n. 379

In vigore dal 31 mag 1955
Per ogni iscritto, la pensione teorica, si determina prendendo per base la successione degli importi delle retribuzioni pensionabili annue attribuite all'iscritto stesso, per ogni anno solare, a partire dalla data di inizio del servizio utile. Il calcolo si effettua mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella A unita alla presente legge. Alla data della, cessazione dal servizio, la pensione teorica risultante in applicazione del precedente comma deve essere maggiorata, nei casi in cui ricorra la valutazione delle campagne di guerra o di altri benefici prevista, rispettivamente, dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni e dalla legge 6 febbraio 1941, n. 176, e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;379#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 11 aprile 1955, n. 379 (Art. 19 Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.) — Testo vigente | Portale Normativo