Art. 29

LEGGE 11 aprile 1955, n. 379

In vigore dal 31 mag 1955
L'importo annuo lordo della pensione diretta, comprensivo dell'elevazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 e della tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877, è pari alla, pensione teorica di cui all'. L'importo annuo lordo della pensione diretta, di privilegio è pari a quello determinato in applicazione del comma precedente aumentato di un decimo.
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