Art. 13

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

In vigore dal 14 dic 1954
Spetta al Consiglio centrale: a) deliberare sul bilancio preventivo e predisporre ed approvare il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale; b) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la misura annua, dei contributi cui all', lettere b) e c); c) approvare il piano di ripartizione dei proventi di cui alla lettera b) secondo criteri di solidarietà nell'ambito nazionale; d) approvare il regolamento delle prestazioni obbligatorie; e) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa gestite dalle Casse mutue comunali ed all'adozione di forme di assistenza integrativa; f) approvare il regolamento del personale della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia dei coltivatori; g) stabilire il collegamento della, Federazione con gli Istituti di assicurazione di malattia; h) decidere sull'impiego dei fondi, sull'acquisto o sull'alienazione di immobili, sull'accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione; i) procedere alla nomina del direttore centrale della Federazione; l) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla competenza del Consiglio dalla presente legge o all'esame del medesimo da parte del presidente. Le deliberazioni di cui alle lettere a), d) ed f) sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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