Art. 10
LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136
In vigore dal 14 dic 1954
Per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale è costituito un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui: uno effettivo, con funzione di presidente, nominato dal prefetto; uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti; uno effettivo ed uno supplente eletti dall'assemblea provinciale.
Il Collegio sindacale rimane in carica tre anni.
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