Art. 12

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

In vigore dal 14 dic 1954
Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue dei coltivatori diretti è composto: a) del presidente, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro su designazione del Consiglio centrale; b) dai venti consiglieri eletti dall'assemblea fra i quali vengono eletti due vicepresidenti. Nel caso che il presidente venga nominato fra i consiglieri eletti subentrerà a far parte del Consiglio il primo dei non eletti. Farà inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici. Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta centrale composta dal presidente, dai due vicepresidenti e da quattro componenti del Consiglio centrale.
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