Art. 9
LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136
In vigore dal 14 dic 1954
Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.
In caso di urgenza il presidente può prendere i provvedimenti
della Giunta esecutiva, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.
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