Art. 11
LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136
In vigore dal 14 dic 1954
L'assemblea nazionale dei presidenti delle Casse mutue provinciali si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiede la maggioranza del consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue provinciali.
All'assemblea nazionale spetta: eleggere ogni tre anni venti membri del Consiglio centrale e tre membri effettivi, e due supplenti del Collegio sindacale centrale; approvare, entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, la relazione morale e finanziaria nonchè il bilancio consuntivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-11-22;1136#art-11