Art. 15
LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136
In vigore dal 14 dic 1954
Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.
In caso di urgenza il presidente può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.
Il presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vicepresidenti o al direttore centrale.
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