Art. 18
LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136
In vigore dal 14 dic 1954
I coltivatori titolari di azienda iscritti negli elenchi ai fini della corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell', lettera b), riuniti in assemblea comunale provvedono, ogni tre anni e nelle forme previste dall'art. 29, alla elezione del Consiglio direttivo della Cassa mutua, composto di quindici membri.
Il titolare di azienda può essere rappresentato, di volta in volta, mediante delega, da un componente della propria famiglia che sia assistibile e che abbia superato il 21° anno di età, ovvero da altro titolare di azienda.
Ogni titolare di azienda non può rappresentare per delega più di altri due titolari spetta all'assemblea comunale decidere sulla eventuale estensione dei compiti della Cassa mutua in ordine alle forme facoltative ed integrative previste dall', determinandone i limiti e le modalità di attuazione.
Detta assemblea, si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 31 marzo, per ascoltare la relazione del Consiglio direttivo sull'attività svolta, ed in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei componenti dell'assemblea o la maggioranza del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-11-22;1136#art-18