Art. 22

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

In vigore dal 14 dic 1954
Al finanziamento delle gestioni di malattia previste dalla presente legge, si provvede: a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1500, per ciascun coltivatore diretto familiare, assistibile ai sensi della presente legge; b) con un contributo a carico delle aziende condotte da coltivatori diretti soggetti alla assicurazione obbligatoria da determinarsi di anno in anno in conformità del regio decreto-legge 28 novembre 1938, numero 2138, e successive modificazioni, c) con un contributo capitario annuo per ciascun coltivatore diretto e familiare soggetti alla assicurazione obbligatoria nella misura occorrente a conseguire un gettito complessivo pari al carico del contributo previsto alla precedente lettera b); d) con una eventuale quota integrativa, da stabilirsi dalla Cassa mutua comunale per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria generica e per la estensione delle prestazioni nelle forme facoltative tranne che il maggior costo dipenda da epidemie o altri eventi straordinari.
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