Art. 22 · LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

Art. 22

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

In vigore dal 14 dic 1954
Al finanziamento delle gestioni di malattia previste dalla presente legge, si provvede: a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1500, per ciascun coltivatore diretto familiare, assistibile ai sensi della presente legge; b) con un contributo a carico delle aziende condotte da coltivatori diretti soggetti alla assicurazione obbligatoria da determinarsi di anno in anno in conformità del regio decreto-legge 28 novembre 1938, numero 2138, e successive modificazioni, c) con un contributo capitario annuo per ciascun coltivatore diretto e familiare soggetti alla assicurazione obbligatoria nella misura occorrente a conseguire un gettito complessivo pari al carico del contributo previsto alla precedente lettera b); d) con una eventuale quota integrativa, da stabilirsi dalla Cassa mutua comunale per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria generica e per la estensione delle prestazioni nelle forme facoltative tranne che il maggior costo dipenda da epidemie o altri eventi straordinari.
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