Art. 17

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

In vigore dal 14 dic 1954
Il direttore centrale sovraintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente. Il direttore centrale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.
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