Art. 17 · LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

Art. 17

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

In vigore dal 14 dic 1954
Il direttore centrale sovraintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente. Il direttore centrale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.
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