Art. 21
LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136
In vigore dal 14 dic 1954
Il presidente della Cassa mutua comunale ha la rappresentanza legale della Cassa stessa e ne sovraintende al funzionamento. Per
coadiuvarlo il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un segretario.
Ove il Consiglio lo ritenga opportuno il segretario può essere
scelto anche fuori dagli iscritti. In questo caso il segretario partecipa al Consiglio con solo voto consultivo.
L'organizzazione della Cassa mutua comunale 6 disposta sulla base dei criteri fissati dalla Federazione nazionale.
Storico versioni
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