Art. 4
LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136
In vigore dal 14 dic 1954
Gli assicurati titolari di azienda, di cui all', riuniti in Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori, previste dal successivo , possono, a maggioranza, deliberare di estendere nei loro confronti e dei rispettivi familiari l'assicurazione di malattia anche alle forme di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa.
La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori.
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