Art. 4

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

In vigore dal 14 dic 1954
Gli assicurati titolari di azienda, di cui all', riuniti in Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori, previste dal successivo , possono, a maggioranza, deliberare di estendere nei loro confronti e dei rispettivi familiari l'assicurazione di malattia anche alle forme di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori.
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LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136 (Art. 4 Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.) — Testo vigente | Portale Normativo