Art. 1
LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136
In vigore dal 15 feb 1963
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'assicurazione malattia è resa obbligatoria per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, nonchè per gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, che favorino abitualmente nei fondi o che siano a carico,
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COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9
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COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9
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