Art. 1

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

In vigore dal 15 feb 1963
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'assicurazione malattia è resa obbligatoria per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, nonchè per gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, che favorino abitualmente nei fondi o che siano a carico, ... . COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9 . COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9 .
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LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136 (Art. 1 Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.) — Testo vigente | Portale Normativo