Art. 13

LEGGE 29 aprile 1953, n. 430

In vigore dal 30 lug 1954
Il personale, compreso quello sanitario, assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana a contratto tipo, a norma del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, può optare per la conservazione di tale rapporto di impiego, a condizione che ne faccia domanda entro il 31 agosto 1954, rinunciando espressamente ad ogni altra sistemazione per esso prevista dalle disposizioni in vigore e dalla presente legge. L'Ufficio di cui al precedente o le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, fra cui lo stesso personale sarà stato ripartito, rinnoveranno i contratti, su domanda degli interessati, ad ogni successiva scadenza fino al raggiungimento delle condizioni di età e di servizio previste dalle norme vigenti per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato . Al personale che non chieda la rinnovazione del contratto alla prima scadenza, dopo l'entrata in vigore della presente legge, verrà corrisposta una indennità in misura pari a quella prevista dal primo comma del precedente art. 9, computandola in base al trattamento spettante alla data di scadenza del contratto. Con le norme delegate di cui al successivo , sarà provveduto ad assicurare un trattamento di quiescenza al personale indicato nel primo comma in modo che esso sia comunque non inferiore a quello che sarebbe spettato in caso di passaggio nei ruoli speciali transitori.
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