Art. 21

LEGGE 29 aprile 1953, n. 430

In vigore dal 1 lug 1953
I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1952-53, nonchè quelli esistenti a titolo di residui degli esercizi precedenti, saranno trasferiti provvisoriamente in due capitoli speciali dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio corrente, uno per le disponibilità di competenza dell'esercizio 1952-53 e l'altro per le disponibilità dei residui. Il Ministro per il tesoro provvederà man mano con propri decreti all'assegnazione dei fondi stessi alle Amministrazioni od Enti cui vengono trasferiti i servizi del soppresso Ministero dell'Africa italiana, in relazione all'ammontare accertato delle disponibilità ed al carico portato dalle rispettive assegnazioni.
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