Art. 14
LEGGE 29 aprile 1953, n. 430
In vigore dal 1 lug 1953
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con i Ministri interessati, il personale di cui al precedente , in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso altre Amministrazioni dello Stato, sarà trasferito alle dipendenze delle Amministrazioni stesse; quello in servizio, alla stessa data, presso il soppresso Ministero dell'Africa italiana verrà ripartito fra le altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in base alle rispettive esigenze.
È in facoltà delle Amministrazioni di definitiva assegnazione, in relazione alle esigenze dei servizi, di utilizzare il personale stesso presso i propri Uffici centrali e periferici ed, eventualmente, anche, nella posizione di comando, presso altre Amministrazioni dello Stato, enti parastatali e locali.
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