Art. 7
LEGGE 29 aprile 1953, n. 430
In vigore dal 30 lug 1954
Può essere disposta la cessazione dal servizio del personale di ruolo, qualunque sia la sua età ed anzianità di servizio, del personale a contratto tipo e del personale avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa italiana, che nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ne faccia domanda all'Ufficio istituito col precedente .
In base a domanda da presentarsi allo stesso Ufficio e nello stesso termine di cui al comma precedente, è consentita altresì la cessazione dal servizio del personale assunto a contratto speciale a tempo indeterminato destinato a prestare temporaneo servizio presso l'Amministrazione dell'Africa italiana o altre Amministrazioni dello Stato in conformità della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1918, n. 839, o che si trovi nei territori delle ex colonie italiane alle dipendenze delle autorità locali, con retribuzione a carico, anche parziale, del bilancio dello Stato italiano.
La cessazione dal servizio avrà effetto dal 1° o dal 16 del mese, immediatamente successivi alla data del provvedimento.
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