Art. 10

LEGGE 29 aprile 1953, n. 430

In vigore dal 30 lug 1954
Le disposizioni di cui ai precedenti sono applicabili al personale già dipendente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, la nomina nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici di Amministrazioni dello Stato diverse dal predetto Ministero, comprese quelle con ordinamento autonomo. Per il personale che abbia chiesto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana o di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora ottenuto decisione sulla domanda, la cessazione dal servizio da richiedersi nel termine di cui all', ove ne sia fatta espressa richiesta, sarà disposta soltanto ad avvenuta nomina in ruolo, con la decorrenza stabilita dall'ultimo comma del predetto . Ugualmente sarà provveduto per il personale a contratto speciale a tempo indeterminato, che ai sensi del successivo , dovesse presentare domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici posteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per il personale sanitario di cui al successivo , quinto comma, lettera a). Nel caso di rifiuto del collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, al personale interessato è concesso, ove occorra, un nuovo termine di un mese, decorrente dalla data della comunicazione scritta del rifiuto stesso, per presentare domanda di cessazione dal servizio. Nei confronti di quest'ultimo personale, le competenze spettanti per la cessazione dal servizio saranno liquidate in ogni caso sulla base del trattamento economico di attività vigente e nelle misure spettanti alla data stabilita nel precedente .
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