Art. 8
LEGGE 29 aprile 1953, n. 430
In vigore dal 26 nov 1955
Al personale di ruolo del soppresso Ministero dell'Africa italiana collocato a riposo ai sensi del precedente è concesso:
a) un aumento di cinque anni, elevati a sette per coloro che hanno la qualifica di combattente, partigiano combattente o profugo d'Africa, del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione sia a quelli della liquidazione della pensione o della indennità per una sola volta;
b) in aggiunta al trattamento di pensione, una somma da corrispondersi in unica soluzione, pari alla differenza, per il periodo occorrente al compimento del 65° anno di età e comunque non oltre due anni, tra il trattamento di quiescenza, a titolo di pensione e di assegno di caro-viveri, e quello di attività a titolo di stipendio, indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari e indennità di funzione o assegno perequativo, da computarsi nelle misure spettanti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, ed inoltre una somma pari ad una annualità del predotto trattamento di attività;
c) in aggiunta alla indennità per una sola volta, da liquidarsi in ragione di tanti ottavi della base pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile, una annualità dello stipendio, della indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e della indennità di funzione o assegno perequativo, nella misura spettante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio.
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