Art. 6

LEGGE 29 aprile 1953, n. 430

In vigore dal 4 mar 1955
Per l'attuazione di quanto disposto nei precedenti articoli, per l'amministrazione del personale e per l'espletamento degli altri compiti previsti dalla presente legge, è istituito, alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la durata di non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, un "Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana", diretto da un funzionario di grado non inferiore al 4° di detta Amministrazione, da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, coadiuvato dal numero minimo indispensabile di dipendenti di ogni gruppo, grado e categoria, da determinarsi con lo stesso decreto. Nelle materie di competenza dell'Ufficio di cui al precedente comma, e tranne che con la presente legge non sia diversamente disposto, le attribuzioni ed i poteri spettanti, in base agli ordinamenti vigenti, al Ministro per l'Africa italiana sono devoluti al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale potrà delegarli, in tutto od in parte, ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per i servizi di Ragioneria del predetto Ufficio il Ministero del tesoro provvederà con un Ufficio di ragioneria avente le stesse attribuzioni delle Ragionerie centrali. (1)
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