Art. 4

LEGGE 29 aprile 1953, n. 430

In vigore dal 1 lug 1953
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, saranno trasferite ad altre Amministrazioni dello Stato, in base al criterio del prevalente interesse funzionale, le attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana nei riguardi di istituzioni, società ed associazioni, di qualunque natura e denominazione. Il Governo è delegato a disporre, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro per il tesoro, lo eventuale raggruppamento o fusione degli enti pubblici con fini economici, o di altra natura, già operanti nell'Africa italiana, nonchè la messa in liquidazione di quelli della cui conservazione non si ravvisi l'utilità. Coi provvedimenti che dispongono la liquidazione, oltre a determinarsi i poteri dei commissari liquidatori, sarà stabilita la procedura di liquidazione nonchè il trattamento spettante, a seguito della stessa, al personale in servizio.
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