Art. 22
LEGGE 29 aprile 1953, n. 430
In vigore dal 1 lug 1953
L'assegno personale previsto dal secondo comma dell' della legge 5 giugno 1951, n. 376, è, per la parte riguardante lo stipendio, pensionabile.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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