Art. 13 · LEGGE 29 aprile 1953, n. 430

Art. 13

LEGGE 29 aprile 1953, n. 430

In vigore dal 30 lug 1954
Il personale, compreso quello sanitario, assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana a contratto tipo, a norma del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, può optare per la conservazione di tale rapporto di impiego, a condizione che ne faccia domanda entro il 31 agosto 1954, rinunciando espressamente ad ogni altra sistemazione per esso prevista dalle disposizioni in vigore e dalla presente legge. L'Ufficio di cui al precedente o le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, fra cui lo stesso personale sarà stato ripartito, rinnoveranno i contratti, su domanda degli interessati, ad ogni successiva scadenza fino al raggiungimento delle condizioni di età e di servizio previste dalle norme vigenti per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato . Al personale che non chieda la rinnovazione del contratto alla prima scadenza, dopo l'entrata in vigore della presente legge, verrà corrisposta una indennità in misura pari a quella prevista dal primo comma del precedente art. 9, computandola in base al trattamento spettante alla data di scadenza del contratto. Con le norme delegate di cui al successivo , sarà provveduto ad assicurare un trattamento di quiescenza al personale indicato nel primo comma in modo che esso sia comunque non inferiore a quello che sarebbe spettato in caso di passaggio nei ruoli speciali transitori.
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