Convenzione›Titolo IV
Art. 33
In vigore dal 2 mag 1953
1. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente,
abbia lasciato il territorio, come definito al paragrafo 1) dell', del Regno Unito prima del 5 luglio 1948 ed abbia precedentemente ricevuto uno o più pagamenti per pensione di vecchiaia ai sensi della legislazione del Regno Unito, avrà diritto, se trovasi in Italia, a percepire tale pensione nella misura spettantegli ai sensi del paragrafo 3) del presente articolo ed alle stesse condizioni come se egli si trovasse in detto territorio, purchè fornisca prova soddisfacente di identità.
2. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte abbia lasciato detto territorio prima del 5 luglio 1948 e avesse potuto, se non si fosse assentato dallo stesso territorio, ricevere, prima di tale data, pagamenti per pensioni di vecchiaia ai sensi della richiamata legislazione, avrà diritto a percepire tale pensione secondo le norme stabilite al paragrafo 1) del presente articolo, purchè, prima di lasciare l'anzidetto territorio, siano stati versati direttamente o per suo conto, successivamente al 1 luglio 1940, uno o più contributi nell'assicurazione per vecchiaia o, nel caso di una pensione il diritto alla quale sia stato acquisito da una donna sposata in virtù dell'assicurazione del proprio marito, siano stati versati contributi da o per conto del marito.
3. L'ammontare della pensione pagabile ai sensi delle disposizioni dei paragrafi 1) e 2) del presente articolo sarà determinato come segue:
a) se la pensione era stata liquidata prima che il pensionato
avesse lasciato il suddetto territorio, l'ammontare sarà uguale a quello dovuto nel territorio medesimo nel momento in cui la pensione fu pagata l'ultima volta;
b) se la pensione non era stata liquidata prima che il pensionato
avesse lasciato il suddetto territorio, a causa di mancata o ritardata presentazione della domanda, l'ammontare della pensione sarà uguale a quello cui il pensionato avrebbe avuto diritto al momento della sua partenza dal medesimo territorio;
c) se la pensione non era stata liquidata prima che il pensionato
avesse lasciato l'anzidetto territorio perché l'interessato o, nel caso di una donna pensionata a seguito dell'assicurazione del marito, il marito medesimo non aveva a quell'epoca raggiunto l'età pensionabile, l'ammontare della pensione sarà uguale a quello che sarebbe stato pagato qualora lo stesso interessato (o il marito a seconda del caso) fosse rimasto nello stesso territorio fino al raggiungimento dell'età pensionabile.
4. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte, assicurato ai sensi
della legislazione del Regno Unito, ha lasciato l'anzidetto territorio prima del 5 luglio 1948 ed ha raggiunto l'età pensionabile dopo tale data, avrà diritto a che i contributi versati (o accreditati come versati) a suo favore, dopo il 1 luglio 1940, ai sensi della stessa legislazione, siano presi in considerazione allo scopo di determinare il diritto alla pensione ai sensi della presente Convenzione purchè, entro il periodo di copertura stabilito dalla già citata legislazione, egli sia divenuto assicurato ed abbia continuato ad esserlo, fino al 5 luglio 1948, ai sensi della legislazione italiana.
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