Convenzione›Titolo IV
Art. 35
In vigore dal 2 mag 1953
1. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà conferire
un diritto a prestazioni per periodi antecedenti la data dell'entrata in vigore della Convenzione medesima.
2. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1) del presente
articolo, qualora una prestazione - escluse quelle liquidate nel loro valor capitale - sia pagabile, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, per un evento per il quale le prestazioni stesse sono prevedute dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte contraente, la prestazione stessa sarà pagata nonostante che l'evento per il quale essa è richiesta si sia verificato prima della data di entrata in vigore della Convenzione; e a questo proposito:
a) qualsiasi prestazione che sia stata sospesa o mai concessa per
mancata richiesta o a causa dell'assenza dell'interessato dal territorio dell'una o dell'altra Parte, sarà corrisposta o liquidata e pagata, a seconda dei casi, a partire da detta data ed ai sensi delle disposizioni della Convenzione;
b) qualsiasi prestazione che sia stata già calcolata sarà, se necessario, nuovamente calcolata, in base alle disposizioni della Convenzione, a partire da detta data, purchè non sia stata già liquidata nel suo valor capitale.
3. I periodi per i quali un cittadino dell'una o dell'altra Parte è stato assicurato e i contributi versati (o accreditati come versati) a suo favore prima della data di entrata in vigore della Convenzione, saranno presi in considerazione per la determinazione del diritto alle prestazioni ai sensi delle disposizioni della Convenzione medesima, salvo quanto disposto nell'.
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