Convenzione›Titolo IV
Art. 36
In vigore dal 2 mag 1953
1. Le Parti contraenti si adopereranno per risolvere a mezzo di
negoziati qualsiasi questione che possa sorgere nell'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione.
2. Se tali questioni non potranno essere risolte a mezzo di detti negoziati entro un periodo di tre mesi dall'inizio dei negoziati stessi, esse saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale la cui composizione e procedura saranno concordate tra le Parti contraenti o, in mancanza di tale accordo entro un successivo periodo di tre mesi, a mezzo di un arbitro scelto su richiesta dell'una o dell'altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
3. La decisione del collegio arbitrale o dell'arbitro, a seconda
dei casi, sarà accettata come definitiva e vincolante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-36