Art. 36
ConvenzioneTitolo IV

Art. 36

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In vigore dal 2 mag 1953
1. Le Parti contraenti si adopereranno per risolvere a mezzo di negoziati qualsiasi questione che possa sorgere nell'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione. 2. Se tali questioni non potranno essere risolte a mezzo di detti negoziati entro un periodo di tre mesi dall'inizio dei negoziati stessi, esse saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale la cui composizione e procedura saranno concordate tra le Parti contraenti o, in mancanza di tale accordo entro un successivo periodo di tre mesi, a mezzo di un arbitro scelto su richiesta dell'una o dell'altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. 3. La decisione del collegio arbitrale o dell'arbitro, a seconda dei casi, sarà accettata come definitiva e vincolante.
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