Convenzione›Titolo IV
Art. 37
In vigore dal 2 mag 1953
Le Parti contraenti concluderanno, se necessario, uno o più
accordi basati sui principi della presente Convenzione allo scopo di completare le disposizioni in essa contenute.
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Prourn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-37