ConvenzioneTitolo IV

Art. 37

In vigore dal 2 mag 1953
Le Parti contraenti concluderanno, se necessario, uno o più accordi basati sui principi della presente Convenzione allo scopo di completare le disposizioni in essa contenute.
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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-37

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Art. 37 Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assicurazioni sociali fra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma, il 28 novembre 1951. — Testo vigente | Portale Normativo