Convenzione›Titolo IV
Art. 39
In vigore dal 2 mag 1953
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati in Roma non appena possibile. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
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Prourn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-39