Art. 39
ConvenzioneTitolo IV

Art. 39

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In vigore dal 2 mag 1953
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma non appena possibile. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
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