Convenzione›Titolo IV
Art. 38
In vigore dal 2 mag 1953
Nel caso in cui la presente Convenzione sia denunciata, i diritti acquisiti da una persona in conformità delle disposizioni della Convenzione medesima saranno mantenuti, e negoziati avranno luogo per la definizione di tutti i diritti che siano in corso di acquisizione, a quell'epoca, per effetto di dette disposizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-38