Convenzione›Titolo IV
Art. 30
In vigore dal 2 mag 1953
Le Autorità competenti o gli Organismi di assicurazione, possono, in caso di disaccordo circa la competenza per il pagamento di una prestazione prevista dalla presente Convenzione, effettuare pagamenti provvisori alle persone interessate fino a che la controversia non sia stata risolta.
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Prourn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-30