Convenzione›Titolo IV
Art. 29
In vigore dal 2 mag 1953
1. Gli Organismi di assicurazione, debitori delle prestazioni
previste dalla presente Convenzione, si libereranno validamente dei propri obblighi nella loro valuta nazionale.
2. Quando l'Organismo di assicurazione di una Parte contraente
abbia effettuato, ai sensi della presente Convenzione, il pagamento di una prestazione nella valuta nazionale per conto dell'Organismo di assicurazione dell'altra Parte, tale Organismo potrà ritenersi liberato della sua obbligazione verso il primo Organismo quando questo ultimo sarà stato rimborsato, nella propria valuta, dell'esatto ammontare della prestazione pagata.
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