ConvenzioneTitolo IV

Art. 26

In vigore dal 2 mag 1953
Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso che avrebbero dovuto essere presentati all'Organismo di assicurazione di una Parte contraente, ma che di fatto sono stati presentati all'Organismo di assicurazione dell'altra Parte, saranno considerati come se fossero stati presentati all'Organismo di assicurazione della prima Parte. In tal caso l'Organismo di assicurazione della seconda Parte trasmetterà, appena possibile, la domanda, la dichiarazione o il ricorso all'Organismo di assicurazione della prima Parte.
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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-26

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Art. 26 Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assicurazioni sociali fra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma, il 28 novembre 1951. — Testo vigente | Portale Normativo