Convenzione›Titolo IV
Art. 23
In vigore dal 2 mag 1953
Le Autorità competenti:
1) procederanno a tutte le intese amministrative che saranno
necessarie per l'applicazione della presente Convenzione;
2) si comunicheranno l'un l'altra le informazioni concernenti le misure adottate per l'applicazione della presente Convenzione;
3) si comunicheranno l'un l'altra le informazioni relative a
qualsiasi cambiamento avvenuto nella propria legislazione, che abbia influenza sull'applicazione della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-23