Convenzione
Art. 19
In vigore dal 2 mag 1953
1. Quando, ai sensi della legislazione di una Parte contraente, il pagamento di una prestazione, o di una maggiorazione di prestazione per persone riconosciute a carico diverse da quelle di cui al successivo paragrafo 2), è subordinato alla residenza di tali persone nel territorio di detta Parte, la stessa prestazione o maggiorazione di prestazione saranno pagate anche se le persone riconosciute a carico si trovino nel territorio dell'altra Parte.
2. Nel caso in cui una prestazione o una maggiorazione di
prestazione fossero previste per un bambino, ovvero per una persona riconosciuta a carico che ha cura di un bambino, e subordinate alla residenza del bambino stesso in un territorio, la prestazione o la maggiorazione saranno corrisposte anche se il bambino risieda nell'altro territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-19