Convenzione
Art. 22
In vigore dal 2 mag 1953
Nel caso in cui, ai sensi della legislazione dell'una e dell'altra Parte contraente, fossero stati versati (o considerati come versati), contributi per uno stesso periodo, sarà tenuto conto soltanto, ai fini del paragrafo 1) lettera c) dell', del paragrafo 1) dell' e del paragrafo 1) dell', soltanto dei contributi versati (o accreditati come versati) ai sensi della legislazione della Parte nel cui territorio la persona interessata risiedeva in quel momento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-22