Convenzione
Art. 20
In vigore dal 2 mag 1953
1. Qualora ai sensi delle disposizioni di cui ai Capitoli 2, 3, 4 e
5 del presente Titolo una prestazione sia pagabile da parte di un Organismo di assicurazione di una Parte contraente ad una persona che si trova nel territorio dell'altra Parte, il pagamento di detta prestazione è eseguito dal competente Organismo di assicurazione di tale Parte come agente del primo Organismo:
a) per quanto riguarda il Regno Unito nel caso di:
I) prestazioni per malattia di lunga durata;
II) pensioni di vecchiaia;
III) prestazioni alle vedove e agli orfani;
IV) rendite per infortunio sul lavoro o per malattie o lesioni professionali (incluse le rendite ai superstiti) concesse a titolo definitivo;
b) per quanto riguarda la Repubblica italiana nel caso di:
I) pensioni di invalidità;
II) pensioni di vecchiaia;
III) rendite per infortunio sul lavoro o malattie professionali
(incluse le rendite ai superstiti).
2. In tutti gli altri casi la prestazione sarà pagata, alla
persona che ha diritto a riceverla, dall'Organismo di assicurazione debitore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-20