Convenzione

Art. 16

In vigore dal 2 mag 1953
1. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente che abbia diritto a una pensione di vecchiaia sita ai sensi della legislazione di una Parte, riceverà tale pensione, nella misura spettantegli, anche per tutto il tempo in cui egli risiede nel territorio dell'altra Parte. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1) del presente articolo le norme della legislazione del Regno Unito, relative ai guadagni di detto cittadino e della propria moglie, saranno applicate in Italia dal competente Organismo italiano di assicurazione.
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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-16

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Art. 16 Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assicurazioni sociali fra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma, il 28 novembre 1951. — Testo vigente | Portale Normativo