Convenzione
Art. 16
8 / 40In vigore dal 2 mag 1953
1. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente che abbia
diritto a una pensione di vecchiaia sita ai sensi della legislazione di una Parte, riceverà tale pensione, nella misura spettantegli, anche per tutto il tempo in cui egli risiede nel territorio dell'altra Parte.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1) del presente articolo le
norme della legislazione del Regno Unito, relative ai guadagni di detto cittadino e della propria moglie, saranno applicate in Italia dal competente Organismo italiano di assicurazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-16