Convenzione
Art. 11
In vigore dal 2 mag 1953
Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, il quale si
trasferisca dal territorio di una Parte in quello dell'altra e sia beneficiario di una prestazione per malattia di lunga durata prevista dalla legislazione del Regno Unito a seguito di una malattia o di una minorazione riconosciuta cronica prima della sua partenza, ovvero di una pensione di invalidità prevista dalla legislazione della Repubblica italiana, conserva il diritto alla prestazione per tutto il tempo in cui egli risiede nel secondo territorio, alle stesse condizioni alle quali lo avrebbe conservato nel primo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-11