Convenzione

Art. 11

In vigore dal 2 mag 1953
Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, il quale si trasferisca dal territorio di una Parte in quello dell'altra e sia beneficiario di una prestazione per malattia di lunga durata prevista dalla legislazione del Regno Unito a seguito di una malattia o di una minorazione riconosciuta cronica prima della sua partenza, ovvero di una pensione di invalidità prevista dalla legislazione della Repubblica italiana, conserva il diritto alla prestazione per tutto il tempo in cui egli risiede nel secondo territorio, alle stesse condizioni alle quali lo avrebbe conservato nel primo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assicurazioni sociali fra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma, il 28 novembre 1951. — Testo vigente | Portale Normativo