ConvenzioneTitolo II

Art. 6

In vigore dal 2 mag 1953
Fermo quanto disposto all': a) quando un cittadino di una delle Parti contraenti, occupato al servizio del proprio Governo ed assicurato ai sensi della propria legislazione, è inviato nel territorio dell'altra Parte, nei suoi confronti si applica la legislazione della prima Parte, tenuto conto delle disposizioni di cui ai paragrafi 4) e 5) dell'; b) quando un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, cui non si applicano le disposizioni della lettera a) del presente articolo, sia occupato alle dipendenze degli Uffici diplomatici o consolari di una Parte nel territorio dell'altra, oppure sia ivi al servizio personale di un funzionario diplomatico o consolare della prima Parte, nei suoi confronti si applica la legislazione della Parte nel cui territorio egli è occupato.
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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-6

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