Convenzione›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 2 mag 1953
Convenzione in materia di assicurazioni sociali fra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord,
Animati dalla volontà di collaborare nel campo sociale;
Affermato il principio che i cittadini di una delle Parti
contraenti debbono ricevere, ai sensi dei regimi di assicurazioni sociali dell'altra Parte, un trattamento uguale a quello dei cittadini di quest'ultima;
Desiderosi di attuare questo principio e di provvedere inoltre a
che, in certi casi, le prestazioni dei regimi di assicurazioni sociali di una delle Parti contraenti siano corrisposte alle persone residenti nel territorio dell'altra Parte;
Hanno convenuto quanto segue:
Ai fini della presente Convenzione:
1) "Territorio" significa, per quanto riguarda la Repubblica
italiana, l'Italia, e, per quanto riguarda il Regno Unito, l'Inghilterra, la Scozia, il Galles e l'Isola di Man;
2) "Cittadino" significa, per quanto riguarda la Repubblica
italiana, un cittadino italiano, e, per quanto riguarda il Regno Unito, un cittadino del Regno Unito e Colonie;
3) "Legislazione" significa, a seconda dei casi, la legislazione dell'una o dell'altra Parte contraente come specificata nell';
4) "Autorità competente" ed "Organismo di assicurazione"
significano, per quanto riguarda la Repubblica italiana, rispettivamente, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e l'Istituto di assicurazione cui è affidata la gestione di uno o più regimi assicurativi italiani mentre, per quanto riguarda il Regno Unito, ambedue le suddette espressioni significano il Ministro dell'Assicurazione Nazionale, o, nel caso dell'Isola di Man, il Consiglio Direttivo dei Servizi Sociali dell'Isola di Man;
5) "Lavoratore" significa una persona che rientra nella
definizione di lavoratore subordinato (o una persona che sia considerata come tale) ai sensi della legislazione di una (o dell'altra) Parte contraente: "occupazione" significa occupazione in qualità di lavoratore, e "occupare" e "datore di lavoro" si riferiscono a tale occupazione;
6) "Pensione di vecchiaia" significa, nei riguardi del Regno
Unito, una pensione di vecchiaia o di ritiro dal lavoro quale è indicata dalla legislazione del Regno Unito.
Storico versioni
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