ConvenzioneTitolo II

Art. 5

In vigore dal 2 mag 1953
1. Salve le disposizioni di cui al paragrafo 2) del presente articolo, qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente sia occupato nel territorio di una Parte, nei suoi confronti si applicherà la legislazione di tale Parte nonostante ogni disposizione contraria, ed i contributi concernenti detta occupazione non saranno dovuti ai sensi della legislazione dell'altra Parte. 2. a) Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte normalmente residente nel territorio di una Parte e alle dipendenze di un datore di lavoro che abbia quivi una sede di affari, sia inviato a lavorare nei territori dell'altra Parte, si applicherà a tale cittadino la legislazione della prima Parte purchè la durata della sua occupazione in quel territorio si presuma non debba superare i sei mesi. Qualora l'occupazione si dovesse protrarre oltre tale periodo, alla persona, interessata si applicherà la legislazione della Parte nel cui territorio si svolge l'occupazione. b) Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte sia occupato da una impresa di trasporto in un servizio automobilistico o ferroviario (personale viaggiante) nel territorio dell'una o dell'altra Parte contraente, nei suoi confronti si appliclierà la legislazione della Parte nel cui territorio l'impresa di trasporto ha la propria sede principale. 3. Le Autorità competenti possono convenire di volta in volta che le disposizioni di cui ai paragrafi 1) e 2) del presente articolo non siano applicate a determinate persone o a particolari categorie di persone. 4. Qualora, un cittadino dell'una o dell'altra Parte sia occupato nel territorio di una Parte e si applichi nei suoi confronti la legislazione dell'altra Parte ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2) del presente articolo, egli, per poter acquisire un diritto od ottenere una prestazione in denaro per quanto riguarda la malattia, la maternità, l'infortunio sul lavoro, la malattia o la lesione professionale ai sensi di detta legislazione, sarà considerato: a) per quanto riguarda le prestazioni di malattia e di maternità, come se egli avesse risieduto nel territorio dell'altra Parte; b) per quanto riguarda le prestazioni per infortunio sul lavoro e per malattia o lesione professionale determinatisi durante detta occupazione, come se l'infortunio avesse avuto luogo o la malattia o la lesione fosse stata contratta o subita nel territorio dell'altra Parte. 5. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte e la di lui moglie si trovano nel territorio di una Parte e si applica nei confronti di detto cittadino la legislazione dell'altra Parte ai sensi di quanto disposto al paragrafo 2) del presente articolo, la moglie, allo scopo di acquisire il diritto o di ottenere la corresponsione di prestazioni in denaro per la maternità ai sensi di detta legislazione, sarà considerata, come se avesse risieduto nel territorio dell'altra Parte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo