Convenzione

Art. 15

In vigore dal 2 mag 1953
1. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente che raggiunge il diritto a una prestazione ai sensi dell' può scegliere di non avvalersi delle disposizioni di detto articolo. In tal caso le prestazioni, alle quali egli ha diritto ai sensi della legislazione di ciascuna Parte, saranno a lui pagate separatamente da ciascun Organismo di assicurazione competente, prendendo in considerazione soltanto i periodi durante i quali detto cittadino è stato assicurato secondo la propria legislazione ed i contributi versati (o accreditati come versati) secondo la stessa legislazione. 2. Lo stesso cittadino avrà diritto ad esercitare una nuova opzione tra l'avvalersi delle disposizioni di cui all' e quelle di cui al presente articolo ogni qualvolta vi abbia interesse.
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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-15

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