Convenzione

Art. 12

In vigore dal 2 mag 1953
Le Autorità competenti determineranno di comune accordo le modalità per il controllo medico ed amministrativo dei beneficiari di una prestazione per malattia di lunga durata o di una pensione di invalidità ai sensi del presente Capitolo.
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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-12

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Art. 12 Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assicurazioni sociali fra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma, il 28 novembre 1951. — Testo vigente | Portale Normativo